Art. 1.

      1. L'ammontare della retribuzione massima dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore all'ammontare equivalente a dieci volte la media delle retribuzioni minime previste per i dipendenti delle medesime amministrazioni al livello più basso.

      2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non può altresì superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

      3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra le pubbliche amministrazioni e i singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore a dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.